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Superbonus 110% per i residenti all ‘estero ed iscritti aire

Durante le nostre consulenze, non di rado ci vengono richieste informazioni da chi è intenzionato a trasferirsi o è già espatriato, circa la possibilità di richiedere il superbonus 110% per i residenti all’estero ed iscritti in Aire.

In questo articolo, dunque, vogliamo fornirti una panoramica del funzionamento del superbonus, illustrandoti cosa è compreso nel superbonus, quando scade il superbonus e tutte le nuove regole.

Cos’è e cosa comprende il Superbonus 110%?Alcuni cenni normativi e la scadenza del superbonus

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio“), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute spettanti nella misura del 110% delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.

Il superbonus dunque spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi possono essere realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Nella Legge di Bilancio 2022, sono poi stati rimodulati i termini per i lavori che danno diritto alla detrazione fiscale del 110%, inizialmente in scadenza nel 2021.

Il superbonus viene infatti prorogato fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti a condizione che abbiano effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Per gli interventi effettuati su condomini e su edifici da 2 a 4 abitazioni anche se posseduti da un’unica proprietà o in comproprietà la detrazione viene estesa fino al 2025: i lavori potranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2023 con una detrazione del 110%; la detrazione spetta poi nella misura del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025. La misura si applica anche all’installazione di impianti solari fotovoltaici fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Fatta questa doverosa premessa tecnica, vediamo se ed in che modo si può richiedere il superbonus 110% per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia.

È possibile richiedere il Superbous 110% se sono residente all’estero?

Si, la risposta è positiva. A chiarirlo è la stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 24/E del 2020, in cui viene dichiarato che i destinatari del Superbonus sono «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», e che la detrazione in oggetto “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati“.

Quali sono le modalità di accesso al Superbonus 110%?

Generalmente, le modalità per poter fruire del superbonus sono 3, stabilite dall’ l’art. 121, c. 1 del decreto rilancio:

Detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, la modalità principale;
Sconto sul corrispettivo;
Credito d’imposta;

Nella modalità principale, ossia con detrazione d’imposta, l’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.

Nella modalità alternativa di accesso al superbonus con sconto in fattura (o sconto sul corrispettivo) sarà l’impresa a cui hai deciso di appaltare i lavori a farsi interamente carico dei lavori e dei relativi oneri. Al contribuente, nel caso di lavori rientranti nella disposizione oggetto di superbonus 110% non è richiesta alcuna forma di pagamento o anticipo. Lo sconto in fattura, si configura come uno sconto immediato, pari all’importo totale dovuto sulla fattura emessa dalla ditta che esegue i lavori. È la modalità più semplice ed immediata per usufruire del bonus.

La seconda modalità alternativa di accesso alla detrazione è la cessione del credito corrispondente all’importo per le spese sostenute, con facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, tra cui la stessa ditta che ha eseguito i lavori oppure istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ci sono limitazioni all’accesso al Superbonus 110% per i residenti all’estero?

Qualche limitazione sembra esserci, in effetti. La stessa circolare n. 24/E del 2020 chiarisce che il superbonus 110%, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzato da alcuni soggetti iscritti all’Aire:

I contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata;
I contribuenti soggetti ad imposta sostitutiva, ovvero, contribuenti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
In questi casi, tuttavia, non potendo avere una detrazione d’imposta, il contribuente potrà scegliere di usufruire del superbonus 110% esercitando le opzioni della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura.

Tuttavia, sulla base dei chiarimenti forniti dalla citata circolare restano esclusi dall’accesso al superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Vediamo ora alcuni casi concreti di accesso al superbonus 110% da residente all’estero.

Sono proprietario di un immobile in Italia, ma sono residente all’estero, posso usufruire del bonus 110%?

La risposta è positiva. A stabilirlo è la stessa Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 597 del 17 dicembre 2020: “se proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l’Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio” ossia, esercitando le opzioni della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura.

É possibile acquistare un appartamento in Italia ed effettuare interventi di ristrutturazione, richiedendo il superbonus 110% se sono residente all’estero ed iscritto AIRE?

Anche in questo caso la risposta è positiva. Un caso assimilabile, infatti, è stato oggetto di interpello all’Agenzia delle Entrate la quale ha fornito fornito riscontro con Risposta n. 596 del 17 dicembre 2020 in cui l’Istante dichiara di essere cittadina italiana residente all’estero e di voler acquistare in Italia assieme a suo marito, cittadino italiano residente in Italia, una casa sulla quale intende effettuare lavori di ristrutturazione.

La cittadina in questione richiede se nel caso di specie in cui la casa venisse acquistata in cointestazione con il marito, non producendo la medesima alcun reddito imponibile in Italia, per la parte di sua proprietà, non avrebbe diritto ad alcuna detrazione e, pertanto, potrebbe usufruire dell’agevolazione in questione solo il marito, in relazione alla parte di sua proprietà.

Anche in questo caso, l’Agenzia ha risposto che “l’Istante se proprietaria di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, alla stessa non sarà precluso l’accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l’Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio”.

Dunque, semaforo verde da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche per i contribuenti italiani residenti all’estero. Rimane infatti possibile l’acquisto di un immobile in capo ad un contribuente residente all’estero, che voglia avvalersi – successivamente all’acquisto – del superbonus 110%, anche in caso di comproprietà dell’immobile.

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