Domande Frequenti

PASSAPORTI

1) Con il passaporto posso andare negli usa senza richiedere il visto?
Sì, se il passaporto è stato rilasciato dopo il 26/10/2005. si consiglia comunque di contattare l’ufficio consolare usa competente per informazioni aggiornate al riguardo.

2) Quanto costa il passaporto elettronico (P.E.)?
Il costo per il rilascio del passaporto è di 116,00 euro di cui 73,50 euro a titolo di contributo amministrativo e 42,50 euro quale costo del libretto.

3) Quando compilo la domanda per richiedere il passaporto devo necessariamente inserire tutto il nucleo familiare anche se non convivente?
Sì, è necessario inserire tutto il nucleo familiare anche se non convivente.

4) Posso inserire i miei figli minorenni sul passaporto?
No, i figli minorenni, ai sensi del D.L. 135/2009, devono avere un passaporto individuale.

5) Bisogna chiedere un appuntamento alla cancelleria consolare per il rilascio del passaporto elettronico?
Sì, tramite l’applicativo Prenot@ami.

6) In quanto tempo la cancelleria consolare rilascia il passaporto elettronico?
La legge 1185/1967 prevede il rilascio del passaporto entro un tempo di attesa di 15 giorni, estendibili in alcune circostanze particolari a 30 giorni.

7) Che durata ha il passaporto elettronico?
Il passaporto elettronico è valido per 10 anni e non è rinnovabile.

8) Abito lontano da Atene, come posso fare per richiedere il passaporto?
Tramite l’applicativo Prenot@ami. L’interessato sarà successivamente contattato dalla cancelleria consolare per concordare un appuntamento ad Atene per l’acquisizione dei dati biometrici (foto, impronte digitali e firma).

9) Si può chiedere il rilascio o il rinnovo di un passaporto pur non essendo residente in Grecia?
Sì, è possibile eccezionalmente, previa acquisizione dell’autorizzazione espressa da parte della questura italiana o dell’altra rappresentanza consolare italiana competente per territorio.

ASSISTENZA SOCIALE

1)Mi trovo in vacanza in Grecia e a causa di un incidente sono stato ricoverato in ospedale, come mi devo comportare per quanto riguarda il pagamento?
Tutti i cittadini italiani devono essere muniti della TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE (TEAM) che costituisce il solo titolo necessario per l’ottenimento delle cure all’estero gratuite.

2) Sono stato derubato del mio documento di riconoscimento e devo rientrare in Italia. Cosa devo fare?
Esporre denuncia presso le autorità di polizia locali e venire con due fotografie alla cancelleria dove sarà rilasciato un documento di viaggio valido per il solo rientro nel paese di residenza.

3) Esiste un ufficio in Cancelleria specializzato in pensioni e contributi sociali?
No, ma esiste un Patronato ITAL-UIL, il cui numero è il seguente: +30 210 93 58 284.

4) Se sono in difficoltà e la Cancelleria Consolare è chiusa, a chi mi devo rivolgere?
La Cancelleria offre un servizio di reperibilità fuori dall’orario d’ufficio. Per maggiori informazioni premere qui.

NOTARILE

L’erogazione dei servizi notarili da parte di questa Cancelleria Consolare e’ riservata prioritariamente agli iscritti AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (art. 28 del Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011 e successive disposizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Per i cittadini italiani non iscritti presenti nel Paese a qualsiasi titolo, tali servizi potranno eventualmente essere forniti solo eccezionalmente e laddove non vi fossero richieste pendenti per gli iscritti.

I doppi cittadini dovranno esibire documento di identità italiano valido. Per la sottoscrizione di atti notarili ed altri servizi da far valere dinanzi alle Autorità italiane, i cittadini stranieri dovranno rivolgersi ad un notaio greco.

PROCURA

Gli interessati dovranno presentarsi personalmente presso questa Cancelleria Consolare, previo appuntamento da prenotare sul portale Prenot@ami, muniti di documento di identità italiano (passaporto o carta di identità) in corso di validità e codice fiscale.

Prima di prendere appuntamento, è bene concordare il testo della procura e la relativa documentazione con il Funzionario della Cancelleria Consolare inviando una mail a cancelleria.atene@esteri.it (rep. Notarile) con i propri dati, residenza anagrafica e allo stato civile, e il tipo di procura di cui si ha bisogno. Al seguente link è possibile verificare la documentazione da presentare in relazione alla tipologia della procura di cui si ha bisogno: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/attinotarili/procure-generali-e-speciali/.

È opportuno far redigere la procura da un notaio italiano e inviarla all’indirizzo email cancelleria.atene@esteri.it, in un formato modificabile.

LEGALIZZAZIONI

COME POSSO PRESENTARE IN ITALIA UN DOCUMENTO UFFICIALE REDATTO IN LINGUA GRECA?

I documenti prodotti da Autorità greche devono essere “apostillati” presso gli uffici territoriali delle Prefetture – Nomarchia- tradotti in italiano dai traduttori ufficiali del Ministero degli Esteri greco e infine legalizzati presso la Cancelleria Consolare in Atene.

COME POSSO PRESENTARE IN GRECIA UN DOCUMENTO UFFICIALE REDATTO IN LINGUA ITALIANA?

Gli atti prodotti in Italia, devono essere apostillati presso le Prefetture in Italia e tradotti da traduttori giurati presso tribunali. Per chiarimenti sulle procedure è bene consultare l’Ambasciata di Grecia a Roma.

PATENTI DI GUIDA

AVVISO AL PUBBLICO

Con riferimento alle misure adottate per la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia in relazione alla crisi sanitaria in corso, si segnala che a seguito delle recenti modifiche normative riportate, con una recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si chiarisce che:

1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia

e

2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*)

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata al 1 luglio 2021; (*)

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267;

3) Per la circolazione sul suolo nazionale italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 la scadenza è prorogata al 29 luglio 2021; (*)

– per le patenti con scadenza originaria tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267.

Sia l’Italia che la Grecia aderiscono ai summenzionati Regolamenti UE.

Si precisa che per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021 è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

DIRETTIVA 91/439/CEE – (91/439/EOK la cui applicazione si trova sulla gazzetta ufficiale ellenica n. 526, vol. II del 3 maggio 1999)

1) Sono residente in Grecia e la mia patente di guida italiana è in scadenza, cosa devo fare?
Nei paesi dell’Unione Europea le autorità diplomatico-consolari italiane non sono abilitate a effettuare il rinnovo delle patenti di guida.
Nel caso in cui il titolare di una patente di guida rilasciata in Italia si stabilisca in un altro stato membro (in questo caso la Grecia), competente al rinnovo è esclusivamente l’autorità dello stato della nuova residenza, quindi localmente la motorizzazione greca.
Gli uffici della motorizzazione competenti al rinnovo saranno individuati in base all’indirizzo di residenza.
Prerequisito richiesto dalle locali autorità della motorizzazione (per ogni adempimento in materia di patenti di guida) è l’esibizione di una carta di soggiorno con data di rilascio antecedente di almeno 95 giorni (per i cittadini comunitari) al momento della presentazione della domanda.

2) Posso convertire la mia patente di guida italiana in patente greca?
Il titolare di una patente di guida italiana, che abbia acquisito la residenza normale in un altro stato membro (in questo caso la Grecia), può richiedere la conversione della propria patente di guida italiana con una patente greca equipollente. spetta allo stato membro (la Grecia) che procede alla sostituzione, operare le verifiche, se del caso, per il tramite dei consolati greci in Italia.

3) Ho smarrito (subìto il furto/si è deteriorata) la mia patente italiana, a chi devo rivolgermi? 
Il duplicato (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) delle patenti di guida nazionali dovrà essere richiesto al dipartimento regionale del ministero dei trasporti e comunicazioni ellenico competente per luogo di residenza.
Analogamente alla procedura per la conversione, le autorità locali procederanno alle verifiche del caso.

4) Ho la patente di tipo B conseguita in Italia, quale motociclo posso guidare in Grecia?
La patente A o B conseguita in Italia prima del 1 gennaio 1986 consente la circolazione in Italia e all’estero con moto di qualsiasi cilindrata.
Per le limitazioni alla guida dei cittadini che non abbiano compiuto il 18mo anno di età, è necessario attenersi alla normativa vigente in Grecia.

5) Come posso sapere se la patente italiana in mio possesso mi abilita a condurre motocicli in Grecia?
Per poter verificare se e quale motociclo si possa condurre con la patente di guida italiana dovrà consultare la seguente tabella di validità della patente a e b per la guida di motocicli in base alla data di conseguimento in Italia:

      • chi ha conseguito la patente a o la b prima del gennaio del 1986, può guidare qualsiasi motociclo (chi ha conseguito la patente B prima di tale data in effetti si trova in possesso di patente A/B);
      • chi ha conseguito la patente a o la b tra il 01/01/1986 e il 25/04/1988 può guidare qualsiasi motociclo ma solo in Italia, per la guida all’estero occorre un esame pratico alla motorizzazione;
      • chi ha conseguito la patente b dopo il 25/04/1988 può guidare motocicli fino a 125 cm3 e di potenza fino a 11kw ma solo in Italia;
      • chi ha conseguito la patente a tra il 26/04/1988 e il 30/09/1993 può guidare qualsiasi motociclo anche all’estero;
      • chi ha conseguito la patente A o A1 dopo il 30/09/1993 può guidare qualsiasi motociclo anche all’estero ma l’accesso viene regolato da apposite tabelle.

      STATO CIVILE E AIRE

      L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

      Essa è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l’unico ente titolare delle funzioni anagrafiche è il Comune italiano, la richiesta d’iscrizione all’AIRE viene inoltrata al Comune competente, il quale provvede all’aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.

      L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

      • Passaporto e carta d’identità. E’ possibile ottenerli negli uffici consolari senza dover tornare in Italia. Nei paesi europei gli uffici
      consolari possono rilasciare anche la carta d’identità ai cittadini iscritti all’A.I.R.E.

      • possibilità di votare per le elezioni politiche e i referendum per corrispondenza nel Paese di residenza e, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, nei seggi istituiti dalla rete diplomatico consolare nei Paesi appartenenti all’Unione Europea;

      • riduzione del costo di biglietti ferroviari e navali e delle tariffe autostradali per recarsi a votare in Italia in occasione di elezioni amministrative;

      • si evita di pagare tasse non dovute e si ottiene un trattamento più favorevole previsto dagli accordi bilaterali per evitare le doppie imposizioni, laddove presenti.

      • Se ti iscrivi all’A.I.R.E. l‘Ufficio consolare sa che ti trovi nel Paese e potrà intervenire più facilmente se ti dovessi trovare in difficoltà.

      Il servizio di iscrizione è GRATUITO.

      L’iscrizione AIRE comporta la cancellazione della residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall’A.P.R. – Anagrafe della
      Popolazione Residente). Una volta effettuata viene notificata direttamente dal Comune al cittadino. La mancata notifica da parte del Comune non comporta necessariamente una mancata iscrizione all’AIRE. Per eventuali verifiche i cittadini dovranno interpellare direttamente il proprio Comune, e non l’ufficio consolare.

      La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di trasferimento all’estero quando si lascia l’Italia (c.d. “pre-iscrizione”); in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni dall’espatrio la richiesta di iscrizione presso l’Ufficio Consolare competente.

      1) Cosa occorre fare per registrarsi nell’AIRE?

      A) E’ possibile iscriversi tramite il portale FAST IT (Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’estero) previa registrazione dell’utente nel sistema. Si tratta di una procedura facile e veloce che consente di risparmiare tempo.
      Il portale permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia. Dopo la registrazione e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e aprire una pratica AIRE selezionando “Anagrafe Consolare e AIRE” (icona della pennetta) tra i servizi disponibili.

      I messaggi del portale FAST IT sono unidirezionali e servono unicamente a notificare eventuali rifiuti o problemi delle pratiche presentate. Non si darà risposta ad eventuali conversazioni avviate tramite il portale.

      CONSIGLI UTILI PER USARE LA PIATTAFORMA FAST IT

      · E’ necessario disporre di stampante e scanner

      · in caso di documento d’identità scaduto lo stesso non va inserito nel portale – la procedura non lo permette – ma occorre rinnovare il documento scaduto o allegare un documento diverso.

      · per la firma del modulo generato dal sistema esistono due possibilità: stampare la domanda su carta, firmarla a penna, fare la scansione digitale oppure firmare il file PDF con la propria firma digitale, senza stamparlo (per informazioni su come firmare digitalmente un documento si consiglia di visitare il sito web dell’Agid – https://www.agid.gov.it)

      · documenti d’identità: scansione del documento d’identità e, in caso di familiari conviventi, dei loro documenti; in caso di iscrizione di soli figli minori si raccomanda di caricare i documenti di riconoscimento di entrambi i genitori.

      · prova di residenza: scansione di un documento comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (v. sotto le prove di residenza accettate)

      . quando si è in possesso dei tre file diversi (domanda, documenti e prova di residenza – dimensioni massime 1 MB) bisogna tornare sulla pagina di richiesta del servizio per concludere; se non si caricano i tre file non compare il bottone “Inviare la richiesta”

      · se l’utente ha già aperto una utenza Prenot@mi oppure una utenza FAST IT presso un altro Ufficio Consolare, prima di fare l’iscrizione deve spostare il suo account personale con la funzione “Cambio Sede” portando la propria utenza su “Grecia > Atene”

      Link della piattaforma FAST IT : https://serviziconsolarionline.esteri.it/

      B) se non si dispone di PC, stampante o scanner oppure in caso di problemi tecnici – poiché non è possibile fornire assistenza
      personalizzata – la richiesta si può presentare personalmente in Cancelleria Consolare negli orari di ricezione del pubblico prenotando un appuntamento o per posta elettronica (cancelleria.atene@esteri.it) o cartacea in busta chiusa indirizzata alla
      Cancelleria Consolare c/o Ambasciata d’Italia (Sekeri 2 – 106 74 Kolonaki) inviando:

      · apposito modulo firmato dal dichiarante;

      · fotocopia dei documenti d’identità italiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all’estero e che vivono
      nella stessa abitazione (passaporto, carta d’identità); in caso di coniuge straniero copia del documento nazionale.

      ISCRIZIONE AIRE DI MINORENNI CONVIVENTI CON UN SOLO GENITORE

      Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale
      dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana o locale.

      Entrambi i genitori di un minorenne hanno la responsabilità genitoriale che si esercita di comune accordo tenendo conto delle capacità,
      delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono quindi la residenza abituale del minore. La richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata dalle copie dei documenti d’identità di entrambi i firmatari.


      2) Chi deve iscriversi all’AIRE?

      Tutte le persone che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a un anno.

      3) Quanto costa l’iscrizione all’AIRE?
      Per l’iscrizione all’AIRE non è previsto alcun costo.

      4) Cosa occorre fare in caso di cambiamento di residenza?
      Presentare o inviare l’apposito modulo di variazione di residenza.

      5) Cosa occorre fare per trascrivere in Italia un bambino italiano (di padre o di madre italiani) nato in Grecia?
      Occorre inviare alla cancelleria consolare l’atto integrale di nascita, emesso dal comune greco di nascita (ληξιαρχική πράξη γέννησης), munito di “Apostille dell’Aja” e tradotto in italiano.
      Nel caso in cui i genitori non siano iscritti nell’AIRE, indicare il comune italiano di trascrizione e allegare copia di entrambi i documenti d’identità.

      6) Quale procedura occorre seguire per far riconoscere in Italia una sentenza di divorzio pronunciata in Grecia?
      Occorre inviare o presentare alla cancelleria consolare i documenti seguenti:

          • la sentenza passata in giudicato (απόφαση διαζυγίου), in copia autenticata dalla segreteria del tribunale;
          • certificato di passaggio in giudicato della sentenza rilasciato dalla segreteria del tribunale (έκθεση παραίτησης απο ένδικα μέσα), se il divorzio è stato consensuale; altrimenti, copia dell’atto di matrimonio con l’annotazione del divorzio a margine;
          • Apostille dell’Aja e traduzione ufficiale dei documenti;
          • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il modulo si compila in Consolato), accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità;
          • una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

      7) Dove va richiesta l’apposizione dell’Apostille dell’Aja?
      Va richiesta presso la Regione dell’Attica (Katechaki 56 – 11525 Atene) per tutta l’Attica, presso la competente prefettura per il resto della Grecia.

      8) Cosa occorre fare in caso di matrimonio da celebrare in Grecia?
      Se almeno uno dei due nubendi è italiano ed è iscritto in AIRE, occorre effettuare le pubblicazioni di matrimonio presso la cancelleria consolare di Atene. i cittadini non iscritti nell’aire, devono effettuare le pubblicazioni nel proprio comune di residenza in Italia.

      9) Cosa occorre fare per registrare in Italia il matrimonio celebrato in Grecia?
      Presentare o inviare alla cancelleria consolare l’atto di matrimonio (ληξιαρχική πράξη γάμου), rilasciato dal comune greco dove si è contratto matrimonio, munito di “Apostille dell’Aja” e accompagnato dalle fotocopie dei documenti d’identità degli interessati.

      10) Cosa occorre fare in caso di decesso?
      Occorre inviare alla cancelleria consolare l’atto di morte emesso dal comune greco debitamente tradotto e munito di “Apostille dell’Aja”.

      11) Quali sono i documenti da presentare per la richiesta di cittadinanza italiana (ex art. 5 Legge N. 91 del 5/2/1992) da parte del coniuge straniero di cittadino/a italiano/a?
      Per la richiesta di cittadinanza occorrono i seguenti documenti:

          1. istanza, da compilarsi su modulo prestampato da ritirare presso la cancelleria consolare;
          2. atto originale di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare del paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) nonché paternità e maternità del richiedente;
          3. certificato penale del paese di origine e degli eventuali paesi in cui si è risieduto, ovvero atto di notorietà qualora l’ordinamento del paese di origine non preveda il rilascio di certificazione penale. in questo caso, il dichiarante dovrà produrre un’attestazione rilasciata dall’autorità consolare competente nella quale si attesti la “non previsione” del paese di origine dell’istituto della certificazione penale. è possibile produrre un’autocertificazione solo da parte dei cittadini comunitari già residenti in stati membri dell’unione europea;
          4. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con annotazioni marginali rilasciato dal comune italiano presso il quale l’atto è stato trascritto;
          5. copia conforme all’originale del passaporto.

      N.B.: si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero, dovranno essere legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale sempre dalle competenti autorità sopra citate.
      Avvertenza:
      il ministero dell’interno ha facoltà di richiedere, a seconda dei casi, ulteriore documentazione.
      tutta la documentazione, dovrà essere prodotta in quattro copie (un originale più tre copie in carta libera non autenticate).

      VISTI

      Attenzione, prima di prendere appuntamento sul portale Prenot@mi (e di pagare la relativa percezione consolare), è bene inviare una mail a cancelleria.atene@esteri.it anticipando in allegato tutta la relativa documentazione in possesso relativa alla richiesta di visto.

      HO BISOGNO DEL VISTO?

      http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx

       

      CHE DOCUMENTAZIONE DEVO PRESENTARE PER RICHIEDERE UN VISTO PER L’ITALIA?

      – Passaporto con una validità minima di TRE mesi alla data di partenza prevista. Il passaporto deve avere almeno due (2) pagine vuote.

      – Due fotografie a colori formato tessera recenti (non più di 3 mesi) e frontali su sfondo bianco.

      – Il modulo di richiesta del visto debitamente compilato, scaricabile dal seguente link: https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/in_linea_con_utente/modulistica/modulistica.html

      Per maggiori dettagli consultare il sito http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx

       

      CHI PUO’ RICHIEDERE IL VISTO PER L’ITALIA PRESSO QUESTA AMBASCIATA?

      L’Ambasciata d’Italia in Atene può emettere visti Schengen (C) e visti nazionali (D) solo a cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno in Grecia in corso di validità e di passaporto o altro documento di viaggio valido.

      POSSO ANDARE IN ITALIA CON IL BLUE PAPER?

      NO. Con il “Blue Paper” non si può viaggiare in area Schengen ma solo tornare nel proprio Paese di origine con un volo diretto, ovvero che non faccia scalo in nessun Paese Schengen.

      POSSO ANDARE IN ITALIA CON UN VISTO D RILASCIATO DA UN PAESE SCHENGEN?

      SI. Se si è in possesso di un visto nazionale, si può viaggiare/soggiornare in area Schengen fino a 90 giorni nel semestre.

      POSSO ANDARE IN ITALIA CON UN PERMESSO DI SOGGIORNO GRECO LEGALE E IN CORSO DI VALIDITA’?

      SI. Con un permesso di soggiorno greco si può viaggiare/soggiornare in area Schengen fino a 90 giorni nel semestre.

      VISTO PER STUDIO

      Per i visti di studio, è consigliabile anticipare alla Cancelleria Consolare – cancelleria.atene@esteri.it – tutta la documentazione in possesso relativa al tipo di corso di studi che si intende intraprendere al fine di meglio definire quali siano i documenti da presentare allo sportello insieme alla richiesta di visto.

      CHI PUO’ PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VISTO DI RE INGRESSO IN ITALIA?

      – Coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni – da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge (previsa esibizione di certificazione medica ritenuta idonea) – e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini;

      – Coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini;

      – Coloro che hanno un permesso di soggiorno in corso di validità che sia stato smarrito o sottratto, previa esibizione della denuncia presentata presso le Autorità locali (Polizia) e del titolo di viaggio in corso di validità.

      QUALE DOCUMENTAZIONE DEVO AVERE PER PRESENTARE RICHIESTA DI RE INGRESSO?

      – denuncia di smarrimento/furto presentata presso le autorità di polizia greche – documento di viaggio in corso di validità. Qualora il documento fosse stato oggetto di furto/smarrimento, richiedere una nuova emissione presso la propria Rappresentanza.

      – possibilmente copia del permesso di soggiorno smarrito

      – due fotografie formato tessera – il modulo di richiesta debitamente compilato scaricabile dal seguente link
      https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/in_linea_con_utente/modulistica/modulistica.html

      COME POSSO PRENDERE APPUNTAMENTO CON L’UFFICIO VISTI?

      Collegandosi a Prenot@mi.

       

      POSSO PRESENTARE RICHIESTA DI VISTO PRESSO UN CONSOLATO ONORARIO?

      Il visto può essere rilasciato solo dalla Cancelleria Consolare di Atene. Tuttavia eccezionalmente e unicamente per i visti nazionali D, è possibile presentare la richiesta con la relativa documentazione anche presso i Consolati Onorari presenti sul territorio greco (https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html).

      PRATICHE DI ARRIVO E PARTENZA DELLA NAVE

      Le pratiche possono essere espletate via mail, inviando a cancelleria.atene@esteri.it la documentazione necessaria corredata dell’elenco dei certificati e della tabella minima di armamento.

       

      COME FARE PER ESPLETARE TUTTE LE ALTRE PRATICHE ?
      (endorsement, nazionalizzazioni, dismissioni, discharge, rinnovo certificati…)

      E’ necessario inviare, con congruo anticipo, una mail a cancelleria.atene@esteri.it con l’elenco delle pratiche da espletare ed eventuale documentazione che può essere anticipata in formato elettronico. Sarà cura del funzionario consolare fissare un appuntamento per il primo giorno utile.

      RADIAZIONE AUTOVEICOLI

      A seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 delle nuove modalità di radiazione per esportazione non è più possibile trasmettere tali richieste tramite Ambasciate e Consolati per i veicoli esportati a partire da tale data.

      A causa dell’emergenza COVID-19 e a titolo eccezionale è possibile richiedere la radiazione tramite l’Ambasciata per veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, non ancora radiati, e reimmatricolati con targa greca nel 2020. Il termine ultimo di applicazione di tale norma è il 31 marzo 2021.

      A decorrere dal 1° aprile 2021 (per i veicoli esportati entro fine 2019) e dal 1° gennaio 2020 (per i veicoli esportati a decorrere da tale data), la radiazione dei veicoli per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione e non può più essere effettuata per il tramite delle Ambasciata e dei Consolati. Per maggiori informazioni è possibile consultare questa dettagliata pagina esplicativa sul sito dell’ACI e questa circolare ACI.

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